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Ordinanza — n. 36957/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal criticism against the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36957/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sergio Boni inadmissible, citing manifest unfoundedness and genericity of the grounds. Boni argued against the conviction for tax evasion, claiming the company was a sports club and costs were undocumented, but the court noted these were merely reiterated arguments from the second instance without specific legal critique. The decision was upheld because the lower courts adequately motivated the judgment on the defendant's liability and the exclusion of undocumented costs, rendering the appeal inadmissible under procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, repetitive, and lack specific legal criticism of the lower court's motivated decision, especially when they merely reiterate arguments already rejected in the second instance.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds tax evasion crime legal representation undocumented costs procedural economy Cassation appeal tassazione dell'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 53980 del 16/07/2018
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONI SERGIO nato a PESCIA il 21/11/1959 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Boni Sergio è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, articolato in fatto, e reiterativo dei motivi di appello, senza critiche specifiche di legittimità alla sentenza impugnata. Inoltre, prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva senza contraddizioni e senza manifeste illogicità sulla responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 5, d. Igs. 74/2000 poiché egli quale legale rappresentante non aveva presentato la dichiarazione IVA, peraltro presentata negli anni precedenti. La società non poteva essere considerata una società sportiva dilettantistica in relazione alle tariffe differenziate e alla subordinazione dei dipendenti con vincoli di orari.

2. Relativamente al superamento della soglia il ricorrente reitera le motivazioni dell'appello e si richiama ai conteggi del proprio consulente. Tuttavia, come correttamente rilevato dalla sentenza impugnata i costi non documentati in materia di IVA non possono essere considerati: "Ai fini della configurabilità dei reati in materia di Iva, la determinazione della base imponibile, e della relativa imposta evasa, deve avvenire solo sulla base dei costi effettivamente documentati, non rilevando l'eventuale sussistenza di costi non documentati, mentre è possibile tenere conto di questi ultimi nelle ipotesi di reati concernenti le imposte dirette. (In motivazione la Corte ha precisato che l'Iva è collocata in un sistema chiuso di rilevanza sovranazionale, che prevede la tracciabilità di tutte le fatture, attive e passive, emesse nei traffici commerciali, a nulla rilevando l'eventuale sussistenza di costi effettivi non registrati che, invece, possono essere considerati con riferimento alle imposte dirette, non vincolate al rispetto di stringenti oneri documentali)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 53980 del 16/07/2018 Ud. (dep. 03/12/2018 ) Rv. 274564 - 01).

Il ricorso, su questi punti, del resto, è estremamente generico e si limita a ritenere un vizio della motivazione della sentenza impugnata, reiterando, peraltro, le motivazioni dell'appello senza nessuna critica specifica, di legittimità, alla decisione impugnata, che ha adeguatamente motivato su tutti i profili dell'appello. È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato. (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014, Cariolo e altri, Rv. 26060801).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa del