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Ordinanza — n. 36956/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for manifestly unfounded generic grounds regarding sentencing and responsibility findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36956/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeals by three defendants inadmissible because their arguments were manifestly unfounded, generic, and factually unsupported. The appellants failed to engage with the specific reasoning of the lower court regarding responsibility and sentencing, instead offering generic complaints about merit evaluations that were already adequately motivated. Consequently, the court ruled that these matters were non-justiciable in cassation and ordered the appellants to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 367, 368, 370 c.p.p.; Appeals based on generic or unfounded complaints regarding the assessment of responsibility or the application of sentencing rules are inadmissible when the lower court has provided adequate motivation for its merit-based evaluations.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals generic grounds merit evaluation sentencing discretion cassation review riesame dell'entità pena adeguamento della pena allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 40/2019
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASPRI BENEDETTO nato a MESSINA il 25/09/1961 TORTORELLA FABIO nato a MESSINA il 03/08/1974 TROVATO ALFREDO nato a MESSINA il 07/05/1965 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propongono ricorso per cassazione Aspri Benedetto, Tortorella Fabio e Trovato Alfredo, con distinti motivi di ricorso: vizio della motivazione sull'accertamento di responsabilità per la detenzione e cessione di stupefacente (Tortorella e Aspri); vizio della motivazione per gli aumenti per la continuazione (art. 81 e 133 cod. pen.); vizio della motivazione relativamente al trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (Aspri e Trovato).

2. I ricorsi risultano inammissibili, perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, in fatto e relativi al trattamento sanzionatorio, adeguatamente motivato dal giudice di merito. I ricorrenti non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, prospettano un vizio di motivazione sull'accertamento della responsabilità; la sentenza impugnata evidenzia come dalle intercettazioni emerge la responsabilità degli imputati, del resto, le intercettazioni non risultano neanche contestate nel loro contenuto (travisamento).

Si tratta dì una valutazione di merito adeguatamente motivata e insindacabile in sede di legittimità. La Corte di appello, inoltre, ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sul trattamento sanzionatorio, peraltro al di sotto della media edittale, rilevando un aumento per la continuazione molto contenuto e la pena base individuata in maniera corretta. Si tratta di evidenti valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati, come nel caso in giudizio. Per le circostanze attenuanti generiche si deve rilevare che le stesse risultano precluse, in considerazione del precedente giudizio in Cassazione, che aveva annullato la sentenza solo per il trattamento sanzionatorio, conseguente alla decisione della Corte costituzionale n. 40 del 2019 sulla pena minima edittale.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen