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Ordinanza — n. 36954/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic penalty complaint and insufficiently detailed recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36954/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the first-instance judgment lacked proper motivation regarding the sentence and recidivism. The appellant argued the penalty was excessive and failed to detail the recidivism basis, while the court found the lower court's reasoning on factual gravity and specific prior records sufficient. Consequently, the appeal was rejected as a matter of merit review, and the appellant was ordered to pay fines and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the complaint regarding the sentence is merely generic without specific grounds, and the lower court's motivation on recidivism and penalty is adequate and reviewable only on merit.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic penalty complaint recidivism motivation merit review limitation procedural costs award commisurazione della pena per stupefacenti recidiva nell'infrazione sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO SIMONE nato a ROMA il 31/08/1979 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorre per cassazione Simone Caruso, con un unico motivo di ricorso: vizio di motivazione sulla ritenuta recidiva e nella determinazione della pena.

2. Il motivo sul trattamento sanzionatorio è estremamente generico, si limita a ritenere eccessiva la pena, non nel minimo edittale. Invece, la sentenza adeguatamente motiva il trattamento sanzionatorio, rilevando la gravità del fatto e la personalità del ricorrente. Peraltro, sono state riconosciute anche le circostanze attenuanti generiche unitamente alla qualificazione dei fatti nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. Si tratta di una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità in quanto motivata adeguatamente. Anche per la ritenuta recidiva la sentenza risulta adeguatamente motivata rilevando i plurimi e specifici precedenti dell'imputato e le modalità del fatto (con specifica ripartizione dei ruoli con il coimputato) significative di una maggiore pericolosità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis