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Ordinanza — n. 36953/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of merit; court rejects request to apply leniency clause due to high drug quantity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36953/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Ranaldo Maria Domenica inadmissible due to the manifest unfoundedness of her legal grounds. The appellant argued for leniency under Article 73, but the lower courts correctly noted that the large quantity of cocaine and its intended sale to her son under house arrest proved the activity was part of a broader trafficking scheme. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the appellant to pay the fine and procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 73 comma 5 T.U. stup.; Art. 616 c.p.p.: The request to apply the leniency provision for minor drug offenses is inadmissible when the quantity of drugs and the context of distribution demonstrate that the activity constitutes a broader trafficking operation rather than a minor offense.

Parole chiave

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drug trafficking leniency clause manifest unfoundedness Cassazione appeal cocaine quantity procedural costs inadmissible appeal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73 comma 5 T.U. stup.
Il ricorso proposto da Ranaldo Maria Domenica è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U.
Art. 616 c.p.p.
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANALDO MARIA DOMENICA nato a PADULI il 27/08/1950 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Ranaldo Maria Domenica è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come le modalità del fatto e la quantità di cocaina detenuta (per circa 1280 dosi singole medie) risultano incompatibili con il quinto comma. La sostanza stupefacente, ancora da tagliare, era destinata, peraltro, al figlio agli arresti domiciliari; dimostrando in tal modo come l'attività della donna fosse inserito in un contesto più vasto di spaccio. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i