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Ordinanza — n. 36952/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36952/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36952/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso proposto da Allamani Genci è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come in una delle occasioni di sequestro della droga all'imputato furono rinvenuti quasi duecento grammi di hashish. Dalla motivazione complessiva emerge un'attività reiterata di possesso e cessioni di droga, incompatibile con il quinto comma. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36952/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come in una delle occasioni di sequestro della droga all'imputato furono rinvenuti quasi duecento grammi di hashish. Dalla motivazione complessiva emerge un'attività reiterata di possesso e cessioni di droga, incompatibile con il quinto comma. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti motivazione inadeguata delle censure costituzionali allontanamento malgrado rischio di persecuzione motivi di cassazione guida recidiva in stato di ebbrezza possesso illecito di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLANIANI GENCI nato il 03/03/1979 avverso la sentenza del 07/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Allamani Genci è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; peraltro, relativamente al quinto comma dell'art. 73 T.U. stup. reitera i motivi di appello senza critiche specifiche di legittimità alla decisione impugnata.

2. La sentenza impugnata (e la decisione di primo grado) adeguatamente motiva, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando come in una delle occasioni di sequestro della droga all'imputato furono rinvenuti quasi duecento grammi di hashish. Dalla motivazione complessiva emerge un'attività reiterata di possesso e cessioni di droga, incompatibile con il quinto comma. Si tratta di una evidente valutazione di merito. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il