Ordinanza — n. 36951/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAPropone ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 62 bis, 81 e 133 cod. pen.); omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36951/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis, 81 e 133 cod. pen.); omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI MOHAMED nato il 03/08/1989 avverso la sentenza del 18/08/2016 del TRIBUNALE di PRATOgat-o—à-VViso udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; •
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 62 bis, 81 e 133 cod. pen.); omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il