Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36951/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36951/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36951/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Propone ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 62 bis, 81 e 133 cod. pen.); omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36951/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 62 bis, 81 e 133 cod. pen.); omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena pene condizionali alleggerimento della pena sanzione sostitutiva proporzionalità della pena prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL MANSOURI MOHAMED nato il 03/08/1989 avverso la sentenza del 18/08/2016 del TRIBUNALE di PRATOgat-o—à-VViso udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge (art. 62 bis, 81 e 133 cod. pen.); omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Il ricorso risulta inammissibile perché, ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per il vizio del consenso dell'imputato o per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, o per una pena illegale. Il ricorrente lamenta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna da ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il