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Ordinanza — n. 36931/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for inadmissibility due to improper grounds and lack of legal basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36931/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals against the plea bargain sentence inadmissible. The defense argued for the application of a mitigating circumstance and questioned the confiscation of funds, but the court found these grounds outside the statutory limits for challenging plea agreements. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 606, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; general claims regarding sentencing or asset confiscation lack standing unless the measure was not part of the agreement.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissibility grounds mitigating circumstance confiscation of assets court costs order furto aggravato confisca di valori patrimoniali licenziamento per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n.
Art. 606, cod. proc. pen.
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 625-bis cod. pen.
Il primo motivo, che deduce l'omessa applicazione officiosa della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
Legge n. 103 del 2017
art. 444 cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 625-bis cod. pen
Il primo motivo, che deduce l'omessa applicazione officiosa della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 606 cod. proc. pen
pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SALKURTI MERI nato il 20/07/1983 PAJOVA ARBERI nato il 12/03/2002 avverso la sentenza del 15/11/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Torino ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di SALKURTI MERI e di PAJOVA ARBERI, imputati del reato continuato di furto in abitazione aggravato (di cui al capo A della rubrica), recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il comune difensore degli imputati con due motivi.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo, che deduce l'omessa applicazione officiosa della circostanza attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., non è consentito giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3.2.

Il secondo motivo, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di confisca del denaro, è manifestamente infondato, perché, avuto riguardo al principio di diritto secondo cui la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, Rv. 279348), l'argomentazione rassegnata a sostegno della statuizione impugnata (secondo cui il denaro sequestrato, di cui gli imputati non avevano saputo giustificare l'origine, era provento del reato contestato) appare sufficientemente adeguata e congrua.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore