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Ordinanza — n. 36929/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal for lack of specific legal argumentation and procedural admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36929/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments and their lack of specific legal grounding. The appellant's sole ground challenged the evidence of responsibility but failed to provide a critical comparison with the lower court's detailed reasoning. Consequently, the court ruled that such vague complaints are procedurally barred in this stage of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must contain specific legal arguments; generic complaints lacking critical engagement with the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic legal argumentation lack of critical comparison procedural bar in cassation specificity requirement appeals recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
1 della sentenza impugnata), in quanto caratterizzate dall'assoluta assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DERAGNA CRISTIAN nato a MILANO il 10/10/1985 avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di DERAGNA CRISTIAN per il delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che il ricorso per cassazione proposto dal difensore nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di prova della responsabilità; - che le sviluppate censure reiterano la medesima genericità per aspecificità che aveva contrassegnato i motivi di appello (cfr. pag. 1 della sentenza impugnata), in quanto caratterizzate dall'assoluta assenza di confronto critico con il tenore della motivazione resa dal giudice del gravame (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473;

Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596), che ha ben spiegato le ragioni per le quali le conclusioni rassegnate dal Tribunale fossero da condividere (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); - che le stesse sono, peraltro, non consentite in questa sede, in quanto interamente versate in fatto. - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres