Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting new evidence evaluation outside legal review scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Prudente Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's sentencing reduction for counterfeit note possession and aggravated threats, arguing procedural violations and lack of motivation. The court rejected these claims because they sought a re-evaluation of evidence rather than correcting specific legal errors, which falls outside the scope of cassation review under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 455 cod. pen.: Appeals to the Supreme Court cannot request a re-evaluation of evidence or alternative readings of probative sources; such requests are inadmissible if they do not allege specific, unforeseeable distortions of procedural emergencies.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRUDENTE MICHELE nato a TORINO il 21/03/1986 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PRUDENTE MICHELE per i delitti di detenzione di banconote false e di minaccia aggravata esclusivamente in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze di cui al proposto motivo (in punto di prova del delitto di cui all'art. 455 cod. pen. e di sussistenza dei relativi elementi costitutivi), pur se articolate sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Le stesse, inoltre, sono non consentite in questa sede (ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.) in quanto in parte inedite, nel giudizio di appello non essendosi fatta questione della grossolanità («palese falsità») della banconota detenuta.
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside