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Ordinanza — n. 36925/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and unauthorized sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36925/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for document fraud and the imposed sentence, arguing flaws in the reasoning and the severity of the penalty. The court rejected these claims as generic grievances that merely reiterate first-instance complaints without new legal arguments and as an unauthorized attempt to review the sentencing discretion reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 and Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if it consists of generic grievances reiterating first-instance complaints without new legal arguments, or if it seeks a new evaluation of the sentencing discretion exercised by the trial judge in accordance with statutory principles.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grievances sentencing discretion document fraud recidivism aggravation recidiva nell'infrazione falsità in documenti falsa dichiarazione della parte

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 99, comma 4 cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RRODOSTANI KRISTJAN per i delitti di falso documentale e dichiarativo, ascrittigli ai capi da a) a d) della rubrica, siccome aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071
207944), neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RRODOSTANI KRIST3AN nato 11 15/10/1990 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di RRODOSTANI KRISTJAN per i delitti di falso documentale e dichiarativo, ascrittigli ai capi da a) a d) della rubrica, siccome aggravati dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto nonché la logicità e la coerenza della motivazione in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto del tutto reiterative delle censure articolate con il gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il secondo motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, persino nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere este