Italian court dismisses appeal as inadmissible for raising a new plea of non-prosecutability not previously argued.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Luigi Cipparone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Cipparone argued that the lower court violated the law by denying a plea of non-prosecutability under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this because the plea was not raised in the original appeal or subsequent submissions, violating procedural rules against new grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Appeals must be based on grounds already presented in the lower court proceedings; new pleas of non-prosecutability are inadmissible if not formally deduced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPPARRONE LUIGI nato a COSENZA il 29/07/1983 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei confronti di CIPPARONE LUIGI per il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità personale ex art. 496 cod. pen., ha rideterminato la relativa pena.
2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo.
3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, che denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inedito, atteso che la questione dell'applicazione dell'istituto della particolare tenuità del fatto non è stata dedotta con i motivi di gravame e la relativa richiesta non è stata formulata neppure con le conclusioni rassegnate in esito al giudizio di appello, in quella sede il difensore essendosi limitato ad insistere per raccoglimento dei motivi di appello.
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presiden