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Ordinanza — n. 36921/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as appeal court judgments cannot be challenged on grounds of flawed reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36921/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because the lower court had acquitted the defendant on defamation charges. The appellant argued the trial court misinterpreted documentary evidence and failed to provide a coherent reasoning process. The court rejected this claim, ruling that appeals against peace court judgments cannot be filed based solely on alleged defects in the reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; 39-bis del d.lgs. n. 274/2000: Appeals against judgments of the peace court for offenses under their jurisdiction cannot be lodged on grounds of violation of law due to flawed reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal peace court judgments defamation charges violation of law flawed reasoning perseguimento penale per diffamazione violazione dei diritti della personalità libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.
art. 192 cod. proc. pen
- che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020
(in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile DE FILIPPI CLAUDIO nato a LA SPEZIA il 23/07/1968 nel procedimento a carico di: INNOCENTI JACOPO nato a TRENTO il 10/12/1982 avverso la sentenza del 14/09/2021 del TRIBUNALE di LA SPEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di La Spezia ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di assoluzione di INNOCENTI JACOPO dal delitto di diffamazione commesso nei confronti di DEFILIPPI CLAUDIO; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse della parte civile DEFILIPPI, è stato articolato un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le doglianze di cui al proposto motivo, laddove denunciano, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (in maniera già di per sé inammissibile, stante quanto disposto da Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove dichiarative (segnatamente, la deposizione della parte offesa costituitasi parte civile) documentali (segnatamente, il verbale di negoziazione e il contenuto di una mail inviata da Sammicheli a Chiodo), sotto il profilo del loro travisamento, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore