Cassation appeal dismissed as sentencing discretion is a matter for the trial court under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antoine Gomis's appeal inadmissible because it challenged the trial court's sentencing discretion. The appellant argued against the graduated penalty imposed for crimes under Articles 81, 495, and 99 of the Penal Code, but the court found the complaint lacked critical engagement with the lower court's reasoning. The decision rests on the principle that sentencing falls within the trial judge's discretion unless arbitrary or unmotivated, making such grievances non-justiciable in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; Sentencing discretion belongs to the trial judge, and appeals challenging the congruity of the penalty are inadmissible in cassation unless the decision is arbitrary or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOMIS ANTOINE nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di GOMIS ANTOINE per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 495 e 99, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta mancanza di confronto critico con le ragioni spiegate nella sentenza impugnata, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid