Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and non-specific grounds lacking concrete factual support.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giovanni Bava inadmissible. The appellant argued against the appellate court's partial reform of his conviction, but the court found his sole ground of appeal to be conclusively generic and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because the arguments lacked any concrete factual connection to the reasoning of the contested judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, and aspecific, failing to provide concrete factual support for the censure of the lower court's reasoning.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAVA GIOVANNI nato a SORIANO CALABRO il 21/05/1968 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza in primo grado pronunciata nei confronti di BAVA GIOVANNI, ha confermato la condanna inflittagli quanto ai soli delitti di cui ai capi 1) e 2) dell'imputazione, all'uopo rideterminato la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano le ragioni poste a sostegno delle enunciate censure, e aspecifiche, in quanto sviluppate in assenza di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza avversata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente