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Ordinanza — n. 36917/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of attempted theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36917/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the attempted theft conviction should have been reclassified as theft by necessity under Article 626 of the Penal Code due to urgent food needs. The court rejected this claim because the alleged error was not a manifest one, as the appellant failed to provide specific, documented arguments distinguishing the legal qualification from the original charge.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 626, cod. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts is admissible only for manifest error, requiring immediate and indisputable eccentricity relative to the charge, excluding evaluative errors without specific documentation.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal theft by necessity inadmissible cassation procedural exhaustion spreco alimentare furto di lieve entità commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 626, cod. pen.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto sussumere nella fattispecie astratta di cui all'art. 626 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di SPARAPANO MICHAEL, imputato del delitto di tentato furto aggravato, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.
art. 626 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto sussumere nella fattispecie astratta di cui all'art. 626 cod. pen., avendo il deducente un grave e urgente bisogno di generi alimentari.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971
281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez.
Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619
275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619): il che è quanto accaduto nel caso di specie, involgendo, l'interpretazione evocata dal ricorrente, valutazioni giuridiche e, comunque, in fatto, rispetto alle quali l'impugnante non ha svolto alcuna specifica e documentata deduzione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPARAPANO MICHAEL nato a LECCE il 28/09/1995 avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di LECCEdato avfirso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Lecce ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di SPARAPANO MICHAEL, imputato del delitto di tentato furto aggravato, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, che si sarebbe dovuto sussumere nella fattispecie astratta di cui all'art. 626 cod. pen., avendo il deducente un grave e urgente bisogno di generi alimentari.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619): il che è quanto accaduto nel caso di specie, involgendo, l'interpretazione evocata dal ricorrente, valutazioni giuridiche e, comunque, in fatto, rispetto alle quali l'impugnante non ha svolto alcuna specifica e documentata deduzione.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre