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Ordinanza — n. 36916/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36916/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of subjective intent regarding an entry into a restricted area, arguing the act of breaking the door had no other meaning than unauthorized entry. The court rejected this because the complaint was merely a factual grievance without legal specificity, having already been adequately addressed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 614, comma 4, cod. pen.; Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or lack of specificity regarding subjective elements are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective intent factual complaint lack of specificity Court of Cassation criminal procedure unauthorized entry violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 614, comma 4, cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di CORTIGLIA ANTONIO con riguardo al solo delitto ex art. 614, comma 4, cod.
Art. 364, comma 1, n. 1, c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTIGLIA ANTONIO nato a TORRE ANNUNZIATA il 10/01/1996 avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di CORTIGLIA ANTONIO con riguardo al solo delitto ex art. 614, comma 4, cod. pen., rideterminando la relativa pena; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, il proposto motivo, che contesta la logicità della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, segnatamente in punto di elemento soggettivo del reato, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi alla pagina 4) della sentenza impugnata]: in particolare, con la considerazione per la quale il fatto di avere, l'imputato, infranto il vetro del portone d'ingresso dello stabile altro significato non poteva avere che quello di entrare in un luogo nel quale non gli era consentito accedere e nel quale, invece, egli entrò, come riferito dal testimone oculare della cui deposizione dà compiutamente conto il provvedimento impugnato; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid