Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments lacking specific factual analysis of recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court incorrectly denied the non-punishment benefit under Article 131-bis of the Penal Code, relying solely on the appellant's criminal history. The court rejected this because the appellant's arguments were generic and failed to substantiate the specific sequence of property crimes required to justify the benefit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the appellant's arguments regarding the non-punishment benefit are generic and fail to provide specific factual analysis of the criminal sequence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANELLA ROBERTO nato a TRIESTE il 31/08/1981 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trieste ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato PANELLA ROBERTO per il delitto di furto semplice aggravato dalla recidiva reiterata specifica ed infra-quinquennale, negandogli l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che i motivi di ricorso, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. per essere stato giustificato sulla sola base dei reiterati e (alcuni anche) specifici precedenti penali dell'imputato, è generico, essendosi il deducente limitato ad invocare a sostegno della concedibilità del beneficio la risalenza dei suoi precedenti, senza nulla argomentare in ordine alla rilevata sequenza di delitti contro il patrimonio (cfr. pag. 3, ultimo capoverso della sentenza impugnata) della quale si è dato conto in sentenza, certamente indicativa di una serialità non esclusa dalla asserita risalenza nel tempo dei precedenti (in tal senso Sez.
U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266591); - che, pertanto, la statuizione del giudice del merito si sottrae a censure nella presente sede di legittimità; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre