Cassation appeal dismissed for inadmissibility as defendant must use counsel to file appeals post-2017 reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the defendant attempted to file it personally without legal representation. Although the substantive right to appeal remained with the defendant, the procedural law reform of 2017 explicitly requires a lawyer to exercise this right. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, 613 cod. proc. pen.: While the right to appeal belongs to the accused, the post-2017 reform mandates that such appeals be filed exclusively through a defense lawyer, rendering personal filing by the defendant procedurally inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOTI GIANLUCA nato a FERENTINO il 01/01/1976 avverso la sentenza del 29/11/2021 del TRIBUNALE di FROSINONEdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con atto a propria firma, TOTI GIANLUCA ricorre avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Frosinone, in data 29 novembre 2021, gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero in relazione al delitto di furto pluriaggravato, commesso in Ferentino il 29 novembre 2021.
2. Dichiara, con un solo motivo - volto a censurare l'illogicità della motivazione -, di volere interporre ricorso per cassazione.
3. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. — come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato), che deve essere dichiarata inammissibile, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
4. Per le suesposte ragioni va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso