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Ordinanza — n. 36911/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed as inadmissible due to improper grounds under Art. 448.2-bis. Appeal rejected for failing to meet statutory requirements for challenging plea agreements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36911/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal against the plea bargain sentence inadmissible. The appellant challenged the Milan Tribunal's decision under Articles 129 and 444 of the Code of Criminal Procedure, arguing procedural violations and lack of motivation. The Court ruled that the appeal was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis, which restricts challenges to plea agreements to issues regarding the defendant's will, correlation between request and sentence, legal qualification, or legality of the penalty.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds; appeals raising general procedural defects or lack of motivation are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation Art. 448 2-bis procedural defect lack of motivation uso di un documento falso contraffazione di merci vizio del consenso

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e il vizio di motivazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 444 cod. proc. pen.
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a BORZAKOVA OLENA, per il delitto di cui all'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 497-bis cod. pen.
pen., é stata applicata a BORZAKOVA OLENA, per il delitto di cui all'art. 497-bis cod.
art. 444 cod. proc. pen
- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a BORZAKOVA OLENA, per il delitto di cui all'art.
art. 497-bis cod. pen
pen., é stata applicata a BORZAKOVA OLENA, per il delitto di cui all'art. 497-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORZAKOVA OLENA nato il 30/08/1988 avverso la sentenza del 02/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato ayriso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a BORZAKOVA OLENA, per il delitto di cui all'art. 497-bis cod. pen., commesso in Milano il 14 gennaio 2021, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, lamentando, con un solo motivo, la violazione degli artt. 129, e 444 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione; - che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso