Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36909/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36909/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36909/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE VINCENZO nato a FIRENZE il 23/04/1974 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di VARRIALE VINCENZO per i reati di lesioni personali gravi in danno di Patruno Salvatore, costituitosi parte civile, e di porto abusivo di coltello, con conseguente irrogazione della pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 30 agosto 2022, il difensore della parte civile costituita ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che siano liquidate in favore della parte medesima, ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, le spese sostenute per la difesa nel grado;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36909/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che entrambi i motivi di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate - quanto alla duplicazione della valutazione dell'uso dell'arma, come aggravante e come ragione di discostamento della pena dal minimo edittale, cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati violenti lesioni personali aggressione fisica azione civile causalità del colpo di frusta trauma alla mano
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARRIALE VINCENZO nato a FIRENZE il 23/04/1974 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di VARRIALE VINCENZO per i reati di lesioni personali gravi in danno di Patruno Salvatore, costituitosi parte civile, e di porto abusivo di coltello, con conseguente irrogazione della pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con memoria in data 30 agosto 2022, il difensore della parte civile costituita ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che siano liquidate in favore della parte medesima, ammessa al gratuito patrocinio dello Stato, le spese sostenute per la difesa nel grado;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che entrambi i motivi di ricorso, protesi a censurare l'operata graduazione della pena, nonché il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello, prospettano questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate - quanto alla duplicazione della valutazione dell'uso dell'arma, come aggravante e come ragione di discostamento della pena dal minimo edittale, cfr.

Sez. 3, n. 15206 del 21/11/2019 - dep. 15/05/2020, Rv. 279067 -, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie [cfr. pag. 7, punto 3, della sentenza impugnata], e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. pag.7, punto 4, della sentenza impugnata); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; - che nulla è dovuto per le spese affrontate dalla parte civile, essendo state dedotte con il ricorso per cassazione unicamente questioni riguardanti il trattamento sanzionatorio.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere esten