Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion falls to trial courts under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Akkoura Bachir inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's reduced sentence, arguing that statutory mitigation criteria under Articles 62 and 62-bis of the Penal Code were not fully evaluated per Article 133. The court rejected this claim, ruling that sentencing discretion belongs to the trial judge and that a cassation appeal cannot seek a new evaluation of proportionality absent arbitrariness or illogical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133, 62, 62-bis c.p.: The determination of the sanctioning treatment, even globally considered, falls within the discretion of the trial judge, who exercises it in adherence to the principles set out in Articles 132 and 133 of the Penal Code; consequently, a complaint in the Court of Cassation aiming at a new evaluation of its congruity is inadmissible where the determination is not the result of mere arbitrariness or illogical reasoning and is supported by sufficient motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AKKOURA BACHIR (CUI 03DF1S9) nato il 18/10/1993 avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di AKKOURA BACHIR per il delitto di cui all'art. 624-bis e 99, comma 2, cod. pen., commesso in Bolzano il 1 maggio 2020, ha rideterminato la pena inflittagli; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, proteso a censurare l'operata determinazione del trattamento sanzionatorio, dubitandosi della congruità delle disposte riduzioni per le circostanze ex artt. 62 n. 6 e 62-bis cod. pen., poiché non sarebbero stati valutati tutti i criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, posto che la determinazione del trattamento sanzionatorio, anche globalmente considerato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, e tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, persino nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il P