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Ordinanza — n. 36907/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36907/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36907/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTACHE GHITA nato a CALARASI( ROMANIA) il 01/11/1974 FILIASI HASAN nato il 17/08/1990 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36907/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTACHE GHITA nato a CALARASI( ROMANIA) il 01/11/1974 FILIASI HASAN nato il 17/08/1990 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Parole chiave

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tentato furto tentata lesione personale semplice gravi addebiti penali altri capi d'accusa reato flagrante luogo del reato
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: COSTACHE GHITA nato a CALARASI( ROMANIA) il 01/11/1974 FILIASI HASAN nato il 17/08/1990 avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di COSTACHE GHITA e FILIASI HASAN per il delitto di tentato furto pluriaggravato in concorso, commesso in Ospedaletto Euganeo il 12 febbraio 2015, ha ridotto la pena loro applicata; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando un solo motivo di ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo - che contesta la correttezza in diritto (sotto il profilo del malgoverno delle norme di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., 533 e 546 cod. proc. pen. e 111, comma 6, Cost.), nonché la logicità e la coerenza della motivazione in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e in punto di dosimetria della pena, lamentandosi per Costache l'omessa riduzione per il tentativo e la mancanza di specifica indicazione dell'aumento praticato per la recidiva contestata e ritenuta (art. 99, comma 4, cod. pen.) - è affidato a doglianze del tutto generiche — in quanto reiterative delle censure articolate con il gravame laddove si era prospettato il dolo di danneggiamento e non quello di furto, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto (cfr. pag. 4 della sentenza ) -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché, anche aspecificamente, rivolte a rimettere in discussione la determinazione della pena applicata agli imputati ricorrenti, correttamente eseguita secondo il dettagliato calcolo riportato in sentenza, dal quale si evince chiaramente quali siano stati la riduzione per il tentativo (nel minimo di legge in considerazione dell'elevato stadio di consumazione della condotta) e l'aumento per la recidiva praticati nei confronti di Costache (cfr. pag. 5, primo capoverso della sentenza impugnata); - che s'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore I