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Ordinanza — n. 36901/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36901/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36901/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRI ANGELA nato a SERIATE il 16/07/1977 ORLANDI ROSANGELO nato a BERGAMO il 28/11/1963 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36901/2022 — snpen · Corte di Cassazione: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di SILVESTRI ANGELA e di ORLANDI ROSANGELO il delitto di furto aggravato loro in rubrica ascritto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; - che in data 20 giugno 2022 è stata trasmessa dal comune difensore dei ricorrenti memoria protesa a meglio lumeggiare i motivi di ricorso.

Parole chiave

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altri capi d'accusa prove acquisite illegalmente reato mancato partecipazione al reato truffa aggravata imputazione di furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRI ANGELA nato a SERIATE il 16/07/1977 ORLANDI ROSANGELO nato a BERGAMO il 28/11/1963 avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di SILVESTRI ANGELA e di ORLANDI ROSANGELO il delitto di furto aggravato loro in rubrica ascritto; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore, articolando due motivi; - che in data 20 giugno 2022 è stata trasmessa dal comune difensore dei ricorrenti memoria protesa a meglio lumeggiare i motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i proposti motivi, con i quali si eccepisce l'illogicità della motivazione rassegnata a sostegno della dichiarazione di loro responsabilità ed in particolare la contraddittorietà della stessa rispetto a dati oggettivi emersi in giudizio (il reale contenuto delle dichiarazioni rese dalla teste Sabrina Latini e il contenuto dei filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza, non integralmente valutato), dispiegano censure che, oltre a riproporre senza alcun elemento di novità le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame - risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pagg. 5-7 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849) -, finiscono per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni della predetta Sabrina Latini) e delle prove documentali (per omissione), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432;

Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estens