Cassation appeal dismissed for genericity as it fails to address the appellate court's tardiness ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was legally generic and did not challenge the specific reasoning regarding the appeal's tardiness. The appellant argued against the legal qualification and evidence sufficiency, but the court found these arguments irrelevant to the appellate court's decision on procedural delay. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: A cassation appeal must specifically address the ratio decidendi of the lower court's ruling on inadmissibility; generic grounds contesting the merits or evidence do not suffice to overcome a decision based on procedural tardiness.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOTTI IVAN GIUSEPPE nato a SEDRINA il 04/03/1964 avverso la sentenza del 25/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da GOTTI IVAN GIUSEPPE avverso la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di questi per il delitto di bancarotta fraudolenta preferenziale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo di ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il proposto motivo, con il quale si contesta la qualificazione giuridica data al fatto e il raggiungimento della prova di esso e, comunque, della colpevolezza dell'imputato, è affetto da conclamata genericità, essendo affidato a deduzioni del tutto aspecifiche, che non aggrediscono affatto la ratio decidendi della statuizione di inammissibilità dell'appello, ossia la sua tardività; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente