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Ordinanza — n. 36897/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory violation grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36897/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in relying on a photographic identification without adhering to specific formalities for personal recognition under the Criminal Procedure Code. The court rejected this claim, noting that the trial judge adequately addressed the reliability of the photographic evidence based on logical plausibility and existing case law, thus satisfying the requirements for a valid judgment.

Regesto Legislator

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Art. 189, 192 c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if the complaint does not specifically allege a violation of the cited articles or a defect in reasoning regarding the admissibility of the photographic identification evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility photographic identification evidence criminal procedure code violations logical plausibility standard reliability of witness statements truffa aggravata furto di lieve entità contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 189 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
Art. 213 c.p.p.
art. 213 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020
per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv.
Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018
Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 - dep.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDELLA EDOARDO nato a CLUSONE il 27/12/1961 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Scandella Edoardo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, che, in parziale riforma di quella di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto pluriaggravato commesso in danno dell'esercizio commerciale "La Montanina" in data 8 ottobre 2014, ha ridotto la pena inflittagli.

2. Il ricorso per cassazione è affidato ad un solo motivo, che denuncia la violazione degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, in punto di attendibilità del riconoscimento fotografico effettuato dalla Polizia Giudiziaria, unica prova posta a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell'imputato.

3. Il proposto motivo è articolato in spregio al pacifico principio di diritto secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicchè la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437;

Sez. 6, n. 17103 del 31/10/2018 - dep. 18/04/2019, Rv. 275548). Ne viene che, poiché il giudice di merito ha fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del mezzo di prova esperito, l'apprezzamento di merito inerente alla riconducibilità del fatto all'imputato, in quanto condotto in maniera conforme al diritto e secondo le massime della logica plausibilità, non può essere sindacato in questa sede.

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 I