Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific statutory grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in accepting a photographic identification without addressing the victim's glasses, claiming a violation of Article 213 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this, ruling that photographic identification is an atypical proof method governed by Article 189, where the judge's assessment of reliability is not subject to cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 213 cod. proc. pen.; Art. 189 cod. proc. pen.: Photographic identification constitutes atypical proof not covered by the personal recognition rules of Art. 213; its admissibility depends on the judge's assessment of reliability under Art. 189, which cannot be reviewed on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCALA ANGELO nato a AFRAGOLA il 02/03/1962 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Scala Angelo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia di conferma di quella di condanna in primo grado nei suoi confronti pronunciata per il delitto di furto con strappo in danno di Giuli Luigi.
2. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi, che denunciano il vizio di motivazione, in punto di attendibilità del riconoscimento fotografico ex art. 213 cod. proc. pen. effettuato dalla parte offesa, visto che il deducente è portatore di occhiali, di modo che le sue dichiarazioni in tal senso avrebbero dovuto essere riscontrate.
3. I proposti motivi, oltre ad essere interamente versati in fatto, non tengono conto del pacifico principio di diritto secondo il quale l'individuazione" fotografica, costituendo prova atipica in quanto non disciplinata dalla legge, né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'ad 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta - se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti - ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., posto che, in tal caso, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità della deposizione di chi, avendo esaminato la fotografia dell'imputato, si dica certo della sua identificazione (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997 - dep. 10/04/1997, Falco, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015 - dep. 08/03/2016, Coccia, Rv. 267562;
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Gori, Rv. 239774). Ne viene che, poiché il giudice di merito ha fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pagg. 3, ultimo capoverso, e 4, primi due capoversi, della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del mezzo di prova esperito, l'apprezzamento di merito inerente alla riconducibilità del fatto all'imputato, in quanto condotto in maniera conforme al diritto e secondo le massime della logica plausibilità, non può essere sindacato in questa sede.
4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022