Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36891/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds for appeal against second-instance peace court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36891/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Tumino Dylan inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider specific evidence from a related proceeding, but the Court found this objection unsupported by the reasoning provided in the judgment. Furthermore, the Court ruled that appeals based on alleged defects in the reasoning of second-instance decisions by peace courts are explicitly prohibited by current procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Appeals against second-instance judgments of peace courts for minor offenses cannot be filed on grounds of defective reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility peace court second instance defective reasoning appeal procedural law limitation minor offenses jurisdiction lesioni personali danneggiamento aggressione fisica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 238 cod. proc. pen.
- che, il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione dell'art. 238 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
203764); - che le ulteriori doglianze di cui al secondo e al terzo motivo (articolati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
203764); - che le ulteriori doglianze di cui al secondo e al terzo motivo (articolati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274
art. 238 cod. proc. pen
- che, il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione dell'art. 238 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUMINO DYLAN nato a SCICLI il 05/03/1994 avverso la sentenza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; "It

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Ragusa ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato, anche agli effetti civili, TUMINO DYLAN per il delitto di lesioni personali in danno di Mormina Giuseppe; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, il primo motivo di ricorso, che eccepisce la violazione dell'art. 238 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione all'omessa assunzione da parte del Giudice di pace dei verbali di prove di altro procedimento (segnatamente i verbali delle dichiarazioni testimoniali rese da Tumino Dylan e da Donzella Federico nel processo collegato celebrato a carico di Mormina Giuseppe), è manifestamente infondato: avuto riguardo al tenore della motivazione addotta dal Tribunale nel respingere analoga eccezione, ossia l'irrilevanza del contenuto di quelle prove, giacché la difesa dell'imputato aveva valorizzato gli elementi da esse desumibili traendoli dalle prove assunte nel presente procedimento, la stessa non può dirsi apparente, non potendo, d'altro canto questa Corte sindacarla, atteso il principio secondo il quale il sindacato che la Corte di cassazione può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un'ordinanza pronunciata su una richiesta di implementazione istruttoria non può mai essere esercitato sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995 - dep. 23/02/1996, Rv. 203764); - che le ulteriori doglianze di cui al secondo e al terzo motivo (articolati ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), poiché sono unicamente volte a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere