Ordinanza — n. 36889/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata, il Tribunale di Cassino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Casale Franca avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città in data 16/06/2020 che l'aveva condannata alla pena di Euro 680,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36889/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 in relazione all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, non risultando dal dispositivo della sentenza del giudice di pace che sia stata adottata alcuna statuizione civile, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, che stabilisce che:«L'innputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento».
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASALE FRANCA nato a CASTELFORTE il 04/02/1956 avverso la sentenza del 14/04/2021 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Cassino ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Casale Franca avverso la sentenza del Giudice di pace della stessa città in data 16/06/2020 che l'aveva condannata alla pena di Euro 680,00 di multa oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Il ricorso dell'imputata è affidato dal difensore ad un solo motivo.
3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione dell'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 in relazione all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, posto che, non risultando dal dispositivo della sentenza del giudice di pace che sia stata adottata alcuna statuizione civile, il Tribunale ha fatto corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 37, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, che stabilisce che:«L'innputato può proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano la sola pena pecuniaria e contro le sentenze di proscioglimento».
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il President