Italian Court dismisses appeal against theft conviction for new procedural arguments raised for the first time.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Spinelli Giulia and Guarneri Sonia inadmissible, upholding their convictions for aggravated theft. The defendants argued that the lower court violated procedural rules and failed to adequately argue evidence of their responsibility, but these claims were deemed new and not raised during the first instance. The court ruled that such arguments, being novel and essentially requesting a re-evaluation of evidence rather than citing specific legal errors, fall outside the scope of admissible appeals under the relevant criminal procedure code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 195, 530, 533 c.p.p.: Appeals based on new issues of proof or general requests for re-evaluation of evidence, rather than specific legal violations, are inadmissible as they exceed the scope of the admissibility review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI GIULIA nato a MIRANDOLA il 22/04/1971 GUARNIERI SONIA nato a MILANO il 31/12/1989 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di SPINELLI GIULIA e GUARNIERI SONIA per il delitto di furto pluriaggravato in concorso commesso all'interno di un supermercato di Foligno.
2. Il comune ricorso delle imputate è affidato a tre motivi.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Tutti e tre i motivi di ricorso, che eccepiscono, sotto l'egida formale del vizio di violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 195, 530 e 533 cod. proc. pen., e del vizio di motivazione, il difetto argomentativo quanto alla prova della responsabilità delle imputate, non sono consentiti ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inediti, atteso che la questione della prova della responsabilità delle deducenti è stata sollevata per la prima volta in questa sede (cfr. atto di appello in data 17 gennaio 2020). 3.2. Che, in ogni caso, le doglianze medesime sono in realtà dirette a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici ed inopinabili travisamenti di emergenze processuali: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi, cui consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pres