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Ordinanza — n. 36887/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific legal grounds and mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36887/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Mario Cherubini inadmissible and ordered him to pay court costs. Cherubini challenged the appellate court's partial reform of his conviction for theft and fraud, arguing violations of procedural articles regarding the declaration of responsibility. The court rejected this because the complaint lacked specific legal grounds, consisted only of factual grievances, and merely repeated arguments already adequately addressed by the lower judges.

Regesto Legislator

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Art. 192, 533 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it contains only mere factual complaints or lacks specific legal grounds, as such arguments must be raised before the court of first instance or appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mere factual complaints lack of specific legal grounds declaration of responsibility procedural violations recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Art. 533 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020
pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv.
Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012
280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHERUBINI MARIO nato a CITTA' DELLA PIEVE il 14/02/1972 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Perugia ha parzialmente riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di CHERUBINI MARIO, imputato dei delitti di furto e truffa meglio descritti in imputazione, aggravati ex art. 99, comma 4, cod. pen., rideterminando il quantum di pena applicata; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, il proposto motivo, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato, anche sub specie di violazione di legge, per inosservanza degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., non è consentito in sede di legittimità, vuoi in forza del principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite Filardo n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027, vuoi perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (Sez. 6, n. 28703 del 20/04/2012, Rv. 253227); - che, comunque, le censure cui lo stesso è affidato sono prive di specificità perché meramente riproduttive di rilievi già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito [quali quelli ostesi al punto 31 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm