Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36886/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding defamation conviction by peace court judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36886/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Avallone's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for defamation by a peace court judge, arguing violations of law regarding the number of witnesses and procedural issues. The court ruled that appeals against peace court judgments cannot be based on defects in reasoning, and the fourth ground was unsupported by law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000: Appeals against peace court judgments for minor offenses are inadmissible if based solely on alleged defects in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
peace court judgments defamation conviction cassation inadmissibility defect in reasoning procedural appeal limits perseguimento penale per diffamazione diffamazione libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 39-bis, d.lgs. n. 274/2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008
Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019
11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv.
Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019
277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv.
Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017
Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019
274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AVALLONE GIOVANNI nato a SALERNO il 09/02/1968 avverso la sentenza del 23/03/2021 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con la sentenza impugnata, il Tribunale di Vallo della Lucania ha confermato la sentenza del Giudice di pace di quella stessa città di condanna di AVALLONE GIOVANNI alla pena di giustizia e al risarcimento del danno per il delitto di diffamazione commesso nei confronti di CUCINIELLO GENNARO; - che, con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato, sono stati articolati quattro motivi; - che con memoria trasmessa tramite PEC in data 27 luglio 2022, i difensori del ricorrente hanno meglio illustrato le ragioni poste a sostegno di ciascuno dei motivi sviluppati con il ricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che le doglianze di cui ai primi tre motivi di ricorso, ivi comprese quelle sviluppate nel primo motivo sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge (in riferimento al requisito della comunicazione con più persone, necessario ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione), poiché sono unicamente volte a suggerire un'alternativa lettura del fatto, siccome conformemente ricostruito dai giudici di merito di entrambi i gradi, e non denunciano vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692) - tali da rilevare sotto il profilo della violazione di legge -, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); - che le doglianze di cui al quarto motivo, laddove eccepiscono il diniego della causa di non procedibilità di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 - posto che la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587) - sono manifestamente infondate, dovendosi fare applicazione del pacifico principio di diritto in forza del quale, nel procedimento davanti al giudice di pace la volontà di opposizione della parte offesa alla dichiarazione di particolare tenuità del fatto, quale condizione di operatività dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, nella fase successiva all'azione penale, è implicita nei casi in cui questa, costituitasi parte civile, in quanto soggetto danneggiato dal reato, formuli in udienza, a mezzo del procuratore speciale, richiesta di risarcimento dei danni (Sez. 5, n. 37852 del 02/05/2019, Rv. 277404; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere