Cassation appeal dismissed as sentencing discretion is a matter for the trial court, not the supreme court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it challenged the sentencing discretion exercised by the trial court. The appellant argued for a different penalty gradation, but the court found the complaint generic and unrelated to the specific facts of the personal injury case. The decision rests on the principle that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code, barring appeals unless arbitrariness is proven.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The gradation of the penalty is a matter of discretion for the judge of the merits, and thus a complaint in the Court of Cassation regarding its congruity is inadmissible unless it is shown to be the result of mere arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPINOZA NIETO SIXTO FERNANDO nato il 28/10/1985 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di ESPINOZA NIETO SIXTO FERNANDO per il delitto di lesioni personali in danno di CHAVEZ BERNUY EFRAIN ISAIAS; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, che censura l'operata graduazione della pena, oltre ad essere affidato a deduzioni generiche in ragione della loro assoluta indeterminatezza, prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Preside