Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36884/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic complaints regarding evidence evaluation and lack of logical coherence in sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36884/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misapplied Article 588 of the Penal Code and failed to logically evaluate testimonial evidence under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims as generic grievances that merely requested a re-evaluation of evidence without specific grounds, violating the principle of self-sufficiency required in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 588, comma 2, cod. pen.; Art. 192, cod. proc. pen.: Cassation appeals must be based on specific legal errors rather than generic complaints requesting a re-evaluation of evidence or questioning the logical coherence of the decision without precise grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility generic grievances rejection evidence evaluation review logical coherence standard self-sufficiency principle Article 192 criminal procedure Article 588 penal code reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 588, comma 2, cod. pen.
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di BAVARESCO GUSTAVO per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod.
Art. 192, cod. proc. pen.
pen), nonché la logicità e la coerenza della motivazione (non improntata al rispetto dei criteri d cui all'art. 192 cod.
art. 192 cod. proc. pen
pen), nonché la logicità e la coerenza della motivazione (non improntata al rispetto dei criteri d cui all'art. 192 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944
Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071
207944), neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794
270071), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAVARESCO GUSTAVO nato il 07/09/1991 avverso la sentenza del 07/05/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di BAVARESCO GUSTAVO per il delitto di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen.; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo - che contesta la correttezza in diritto (sotto il profilo del malgoverno della norma di cui all'art. 588, comma 2, cod. pen), nonché la logicità e la coerenza della motivazione (non improntata al rispetto dei criteri d cui all'art. 192 cod. proc. pen. in riferimento alla valutazione delle prove testimoniali) in punto di dichiarazione di responsabilità dell'imputato - è affidato a doglianze generiche - in quanto reiterative delle censure articolate con il primo motivo di gravame, riproposte senza alcun confronto critico con le ragioni poste a sostegno della decisione sul punto -, e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), neppure dedotti nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071), ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), come evincibile dal tenore dell'argomentazione ostesa alle pagg. 6-7 della sentenza impugnata; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr