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Ordinanza — n. 36883/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36883/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36883/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABER KARIM nato il 14/08/1978 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che Jaber Karim, riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza impugnata con un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36883/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 99, comma 4, cod. pen., ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza impugnata con un solo motivo;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale commisurazione della pena per rapina riabilitazione precedenti penali rilevanti aggravamento della pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JABER KARIM nato il 14/08/1978 avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che Jaber Karim, riconosciuto colpevole del delitto di furto aggravato anche dalla recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., ricorre, tramite il difensore, avverso la sentenza impugnata con un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso è generico, perché formulato senza svolgere alcuna consentita ed effettiva critica all'ampia motivazione spiegata nella sentenza impugnata in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contestata recidiva: motivazione che risulta, peraltro, assolutamente in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il