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Ordinanza — n. 36879/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36879/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36879/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEVENTI JONATHAN nato a FORMIGINE il 30/09/1974 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; telt' Gm A - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato BENEVENTI JONATHAN per i delitti furto aggravato e indebito utilizzo di una carta di credito in danno di Algeri Lorenzo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36879/2022 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEVENTI JONATHAN nato a FORMIGINE il 30/09/1974 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; telt' Gm A - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato BENEVENTI JONATHAN per i delitti furto aggravato e indebito utilizzo di una carta di credito in danno di Algeri Lorenzo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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truffa in materia di credito danno ai creditori abuso di carte-chèques credito contestato debito pecuniario furto di lieve entità
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENEVENTI JONATHAN nato a FORMIGINE il 30/09/1974 avverso la sentenza del 19/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

telt' Gm A - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di ha confermato la sentenza di prime cure, che aveva condannato BENEVENTI JONATHAN per i delitti furto aggravato e indebito utilizzo di una carta di credito in danno di Algeri Lorenzo; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il motivo di ricorso, che eccepisce l'illogicità della motivazione rassegnata a sostegno della prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di furto aggravato di cui al capo 1), nonché la contraddittorietà della stessa rispetto a dati oggettivi emersi in giudizio, dispiega censure che, oltre a riproporre, senza alcun elemento di novità, le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame, risultando in tale guisa carenti della necessaria correlazione con le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata (cfr. pag. 3 della stessa) (Sez. 4, n. 18826 del 9/02/2012, Rv. 253849), finisce per eccepire il travisamento del fatto, che è vizio non deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217); che, quand'anche si voglia ritenere che sia stato eccepito il travisamento delle prove dichiarative (segnatamente delle dichiarazioni di Algeri Lorenzo, siccome cristallizzate nell'atto di querela in data 7 giugno 2018), lo stesso è stato dedotto senza rispettare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e, in ogni caso, senza individuare specifici ed inopinabili fraintendimenti del loro contenuto idonei a scalfire radicalmente la tenuta logica della sentenza impugnata (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432;

Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012 - dep. 27/02/2013, Rv. 255087); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore