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Ordinanza — n. 36877/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36877/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36877/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PIAZZA FRANCESCO PAOLO per il delitto di sostituzione di persona. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, articolato in più doglianze.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36877/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, articolato in più doglianze.

Parole chiave

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responsabilità scemata sanzione sostitutiva irresponsabilità corresponsabilità della vittima partecipazione al reato permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a ERICE il 14/01/1988 avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PIAZZA FRANCESCO PAOLO per il delitto di sostituzione di persona.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, articolato in più doglianze.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La prima doglianza, che vede in tema di responsabilità dell'imputato, non è consentita, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto inedita, atteso che la dedotta questione, per quanto è dato evincere dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, è stata sollevata per la prima volta in questa sede. 3.2. La seconda doglianza (che contesta il diniego di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto), pur se articolata sotto l'egida formale del vizio di motivazione, è in realtà diretta ad una rivisitazione della valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito, che ha non illogicamente valorizzato, ai fini della decisione assunta, sia la notevole e subdola efficacia criminosa della condotta tenuta dall'imputato, sia l'abitualità della stessa, essendo egli aduso a comportamenti di falsità in dichiarazioni circa la propria identità personale: già per quest'aspetto risultano, pertanto, estranee al sindacato di legittimità. 3.3.

La terza doglianza (che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche) è, infine, palesemente generica, perché affidata a deduzioni indeterminate e aspecifiche, ossia prive di confronto con le ragioni ostese dalla Corte territoriale a sostegno del rigetto del corrispondente motivo di gravame.

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il