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Ordinanza — n. 36873/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36873/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36873/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di GHEORGHIES STEFAN per i plurimi delitti contro il patrimonio ascrittigli, dichiarandone estinti taluni per intervenuta prescrizione e mitigando il trattamento sanzionatorio quanto ai residui.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36873/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, con il quale denuncia l'omessa risposta alla deduzione di gravame, articolata con i motivi nuovi proposti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in ordine all'insussistenza dei presupposti in fatto per qualificare il furto, di cui al capo B) della rubrica, come aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen..

Parole chiave

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aggravamento della pena cognizione del ricorso per cassazione censura formulata in modo carente esame di cassazione revisione della sentenza penale esenzione dalla pena
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHIES STEFAN nato il 31/05/1986 avverso la sentenza del 08/10/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di GHEORGHIES STEFAN per i plurimi delitti contro il patrimonio ascrittigli, dichiarandone estinti taluni per intervenuta prescrizione e mitigando il trattamento sanzionatorio quanto ai residui.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, con il quale denuncia l'omessa risposta alla deduzione di gravame, articolata con i motivi nuovi proposti ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in ordine all'insussistenza dei presupposti in fatto per qualificare il furto, di cui al capo B) della rubrica, come aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen..

3. Il motivo è inammissibile. 3.1. Dal consentito esame degli atti emerge come la deduzione relativa all'inconfigurabilità della circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della betoniera oggetto di furto non fosse stata articolata con i motivi di appello originari [con i quali la difesa si era limitata a chiedere l'assoluzione dal reato di cui al capo B) per insussistenza del fatto]. Donde, legittimamente la Corte territoriale non ha esaminato la questione posta solo con i motivi nuovi, avendo fatto applicazione del pacifico principio di diritto secondo il quale i motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto i capi o i punti della decisione enunciati nell'originario atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., dovendosi ritenere afferente a distinte statuizioni il motivo relativo all'affermazione della responsabilità dell'imputato, investita dall'appello originario, e quello inerente alla configurabilità di un'aggravante, con conseguente inammissibilità di quest'ultimo (Sez. 6, n. 5447 del 06/10/2020 - dep. 11/02/2021, Rv. 280783;

Sez. 5, n. 4184 del 20/11/2014 - dep. 28/01/2015, Rv. 262180).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il