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Ordinanza — n. 36870/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and manifestly unfounded arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36870/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Souhail Abassi against the Second Instance Court's confirmation of his conviction inadmissible. The appellant argued that the court erred in attributing criminal responsibility for a specific offense based on a found instrument, claiming the legal characterization was incorrect. The court rejected this, noting the complaint lacked specificity by repeating previously dismissed arguments and was manifestly unfounded given established case law.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaints lack specificity by repeating arguments already decided, or if they are manifestly unfounded based on current judicial orientation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity complaint manifestly unfounded argument repetition of previous grounds criminal liability attribution court of cassazione procedural dismissal porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 707 cod. pen
E IN DIRITTO Souhail Abassi propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 9 novembre 2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa, in data 14 gennaio 2019, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 17428 del 09/03/2015, Cecchetti
Sez. 2, n. 17428 del 09/03/2015, Cecchetti, Rv.
Sez. 7, n. 13549 del 02/03/2022, Lagaren
263758 e, da ultimo, con specifico riferimento al "martellino frangi vetro" Sez. 7, n. 13549 del 02/03/2022, Lagaren, non massimata), risulta manifestamente infondata.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABASSI SOUHAIL nato il 17/01/1985 avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Souhail Abassi propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 9 novembre 2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Pisa, in data 14 gennaio 2019, in relazione al reato di cui all'art. 707 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze oggetto dell'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, in quanto, a detta della difesa, lo strumento rinvenuto in possesso dell'Abassi non rientrerebbe nella previsione incriminatrice, risulta privo di specificità. Nello stesso, infatti, sono riprodotti i medesimi profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata. Sotto altro profilo, poi, la doglianza dedotta, in considerazione del più recente orientamento consolidatosi in giurisprudenza (cfr. Sez. 2, n. 17428 del 09/03/2015, Cecchetti, Rv. 263758 e, da ultimo, con specifico riferimento al "martellino frangi vetro" Sez. 7, n. 13549 del 02/03/2022, Lagaren, non massimata), risulta manifestamente infondata.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 Il Consig estensore Il Pr