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Ordinanza — n. 36869/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for theft, rejecting claims of inadequate reasoning and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36869/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Hichame El Khamali inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft. The defense argued for a review of the court's reasoning and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found these complaints manifestly unfounded. The appellate court's decision was deemed legally sound and proportionate, requiring no further scrutiny of the factual assessment or discretionary sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 635 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation rejects appeals claiming inadequate reasoning or the denial of mitigating circumstances if the lower court's decision is logically consistent and proportionate, as the judge's discretionary power allows for a general assessment of the offender's personality based on prior criminal record.

Parole chiave

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theft conviction inadmissible appeal vizio di motivazione generic mitigating circumstances discretionary sentencing criminal record assessment proportionality principle motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 635 cod. pen.
E IN DIRITTO Hichame El Khamali propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in data 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 28 maggio 2018 in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 635 cod. pen
E IN DIRITTO Hichame El Khamali propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in data 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 28 maggio 2018 in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016
In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAMALI HICHAME nato il 10/03/1987 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Hichame El Khamali propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Firenze che, in data 4 novembre 2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze il 28 maggio 2018 in relazione al reato di cui all'art. 635 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. Nel primo motivo la difesa deduca il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle dichiarazioni del teste La Cerra (cfr. pag. 2 e 3 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e risultano comunque inconferenti (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Nel secondo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazinje a mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità dei fatti, della reiterazione delle condotte e dei precedenti penali.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737) 2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 202