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Ordinanza — n. 36864/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36864/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36864/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Le censure in punto di penale responsabilità, prive del requisito di specificità, non sono consentite. Le stesse, infatti, così violando quanto richiesto dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., mancando della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, ove la Corte disattende gli argomenti logici della difesa sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto).

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36864/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Le stesse, infatti, così violando quanto richiesto dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., mancando della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, ove la Corte disattende gli argomenti logici della difesa sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto).

Parole chiave

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eccezioni difensive verosimiglianza della persecuzione difesa contro le pratiche commerciali illecite reticenza dolosa dei difetti occultamento di beni mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
La censura dedotta con riferimento all'art. 99 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANGERMANO MAURIZIO nato a ROMA il 02/11/1957 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Maurizio Sangermano propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che, in data 7/02/2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 5/03/2013 in relazione al reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. Le censure in punto di penale responsabilità, prive del requisito di specificità, non sono consentite. Le stesse, infatti, così violando quanto richiesto dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen., mancando della necessaria correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521), risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 1, ove la Corte disattende gli argomenti logici della difesa sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto).

2. I motivi con i quali si contestano genericamente la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sono manifestamente infondati perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha sottolineato l'assenza di elementi di segno positivo).

3. La censura dedotta con riferimento all'art. 99 cod. pen. non è consentita ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto la doglianza non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello.

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigli,e Estensore Il