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Ordinanza — n. 36862/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36862/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36862/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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L'impugnazione, con la quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36862/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Erika Modenese propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che il 4/11/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata del Tribunale di Verona il 26/10/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

Parole chiave

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clausola di coscienza motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivazione sufficiente motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate perizia psichiatrica insufficiente

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO Erika Modenese propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che il 4/11/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata del Tribunale di Verona il 26/10/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'impugnazione, con la quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODENESE ERIKA nato a VERONA il 23/11/1981 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Erika Modenese propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che il 4/11/2021 ha confermato la sentenza di condanna pronunciata del Tribunale di Verona il 26/10/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. L'impugnazione, con la quale si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dal combinato disposto di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen. in quanto, non indicando alcun elemento alla base della censura formulata, non è sorretta da concreta specificità e pertinenza censoria e, pertanto, non consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consi re Estensore I Presid