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Ordinanza — n. 36861/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for receiving stolen goods due to lack of specificity and merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36861/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Marjo Lici inadmissible, rejecting his claims regarding the classification of the crime and the sufficiency of the lower court's reasoning. The court found the appellant's arguments merely repetitive of the appellate court's existing analysis and lacking specific factual grounds to challenge the finding of criminal intent. Consequently, the appeal was dismissed, and Lici was ordered to pay the procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be specific and meritorious; generic repetitions of lower court findings without new evidence or legal arguments fail to meet admissibility requirements.

Parole chiave

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criminal appeal admissibility receiving stolen goods lack of specificity manifestly unfounded procedural costs criminal intent repetitive arguments origine delle merci

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 712 cod. pen
I due motivi di ricorso, nei quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in termini di ricettazione, e che invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV.
n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV.
n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella
268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv.
Sez. un., n. 930 del 13/12/1995
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LICI MARJO nato il 08/08/1993 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN,NN

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Marjo Lici propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 4 novembre 2021 che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Venezia in data 13 luglio 2018, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art.648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. I due motivi di ricorso, nei quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato in termini di ricettazione, e che invocano la derubricazione nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen., risultano privi di specificità e sono comunque manifestamente infondati. In ordine agli stessi, meramente riproduttivi dei medesimi profili di censura oggetto dell'appello, infatti, la Corte territoriale, con motivazione che si salda e integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito corretta e adeguata risposta.

Ragione questa per la quale, a fronte dei riferimenti contenuti a pagina 2 della sentenza impugnata, in cui il secondo giudice ha logicamente desunto, dalla condotta dell'imputato, nonché dall'assenza di plausibili giustificazioni circa il possesso della res da parte dello stesso (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, RV. 270120; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, RV. 268713; n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265), e dagli altri elementi fattuali riscontrati, il dolo di ricettazione, ogni ulteriore censura risulta del tutto inconferente e una diversa e alternativa lettura non consentita (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 Il Con liere estensore I