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Ordinanza — n. 36858/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36858/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Massimiliano Rizzo inadmissible and ordered him to pay court costs. Rizzo argued that the lower court's judgment lacked sufficient reasoning regarding the crime of illegal possession of weapons, but the appeal failed to specify concrete grievances. The court ruled that the appeal was procedurally defective because it did not identify the specific elements of the decision under attack, thereby preventing the appellate judge from exercising their review powers.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the concrete grounds of complaint regarding the reasoning of the contested decision, as this prevents the appellate court from identifying the specific points of criticism.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds Art. 581 c.p.p. requirement procedural defect appeal court costs award censura costituzionale cognizione del ricorso per cassazione motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO Massimiliano Rizzo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21/09/2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Palermo il 29/11/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO MASSIMILIANO nato a PALERMO il 11/06/1977 avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Massimiliano Rizzo propone ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 21/09/2021 che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal tribunale di Palermo il 29/11/2018 in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. L'unico motivo di ricorso, nel quale la difesa deduce il vizio della motivazione del provvedimento impugnato, non è consentito. Lo stesso, infatti, al di là di generiche affermazioni quanto all'insufficienza della motivazione della sentenza, non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. Il ricorso, pertanto, è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logica, coerente e corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/07/2022 Il