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Ordinanza — n. 36856/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft and fraud, rejecting arguments on recidivism and mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36856/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Mario Pistola's appeal against the Palermo Court of Appeal's confirmation of his theft and fraud conviction inadmissible. The appellant argued for the exclusion of recidivism and the recognition of generic mitigating circumstances, but the court found these claims manifestly unfounded. The decision upheld the lower courts' discretion in assessing aggravating and mitigating factors based on the defendant's criminal history and the severity of the economic damage caused.

Regesto Legislator

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Art. 60, 62-bis, 640, 99, 110, 132, 133 c.p.; The Court of Cassation cannot review the exercise of the judge's discretionary power to deny mitigating circumstances if the reasoning is congruous and non-contradictory, even if it relies on a single negative factor like prior convictions.

Parole chiave

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recidivism exclusion generic mitigating circumstances discretionary sentencing power theft and fraud inadmissible appeal circostanze attenuanti infrazione privilegiata riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 60 c.p.
Art. 62-bis c.p.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.
Art. 640 c.p.
Art. 99 c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 62-bis cod. pen
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015
Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV.
n. 42688 del 24/09/2008
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016
In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV.
n.3609 del 18/01/2011
265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV.
Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010
249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PISTOLA MARIO nato a PALERMO il 14/01/1949 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Mario Pistola propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo del 05/10/2021 che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 15/09/2020 in relazione al reato di cui agli artt. 99, comma 4, 110 e 640 cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato. La motivazione quanto al riconoscimento della contestata aggravante, infatti, con irl riferimento ai precedenti penali specifici e al giudizio così effettuato in merito alla spiccata tendenza a delinquere dimostrata dall'imputato, risulta adeguato e conforme alla giurisprudenza di legittima sul punto (cfr tra le tante Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243).

2. Il secondo motivo di ricorso, nel quale la difesa deduce la la violazione di legge ed vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, della gravità della condotta, del non trascurabile danno economico cagionato e della professionalità dimostrata dall'imputato, gravato di altre precedenti condanne.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, RV. 265826; n.3609 del 18/01/2011, Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

2. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 Il Consiv -re Estensore Il P -esidente Marce •'onaco Piero Mes n" D'A