Italian Court dismisses appeals for being abstract and generic, violating procedural requirements for specific grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Schiera and Corrao inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued a violation of procedural articles but offered only abstract complaints without detailing specific errors in the lower court's reasoning. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet statutory requirements for admissibility, resulting in their dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; Art. 125 e 546 cod. proc. pen.: Appeals must contain specific grievances referencing the motivation of the contested decision; abstract or generic complaints lacking concrete elements are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SCHIERA MARIANO nato a PALERMO il 11/08/1991 CORRAO ANNA nato a PALERMO il 22/05/1991 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Mariano Schiera e Anna Corrao propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che il 10/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Termini Imerese del 09/12/2020, ha ordinato nei confronti di Anna Corrao la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e ha confermato nel resto la condanna per entrambi in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. I ricorsi sono inammissibili.
1. L'unico motivo dei ricorsi, che contesta la violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. in termini astratti e generici, non è consentito. Lo stesso infatti, nel quale vi è la mera affermazione secondo la qual ela decisione di secondo grado non si sarebbe confrontata con le "problematiche solevate dalla difesa", non contiene in concreto alcuna specifica doglianza riferibile alla motivazione del provvedimento impugnato. I ricorsi, pertanto, sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
2. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 Il Consigli e Estensore Il Presidente - - • .2".; Piero MessirILD'Aootini D E POSIT.,