Ordinanza — n. 36853/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata - che richiama quella di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo motivazionale - sulla credibilità del riconoscimento operato dalla vittima, altresì confermata dal rinvenimento nella tasca del D'Amico del coltello descritto dalla persona offesa).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 36853/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Mario D'Amico propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, il 15/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Trapani, in data 04/05/2021, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, 582 e 585 (in relazione all'art. 576 n. 1, 61, n.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO MARIO nato a TRAPANI il 26/11/1974 avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Mario D'Amico propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, il 15/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GUP del Tribunale di Trapani, in data 04/05/2021, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, commi 1 e 3 n. 1, 582 e 585 (in relazione all'art. 576 n. 1, 61, n.
2) cod. pen. e all'art. 4 L. 110/1975. Il ricorso è inammissibile.
1. L'unico motivo di ricorso, che contesta in termini generici il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della prova della responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pag. 3 e 4 della sentenza impugnata - che richiama quella di primo grado con cui si salda in un unico complessivo corpo motivazionale - sulla credibilità del riconoscimento operato dalla vittima, altresì confermata dal rinvenimento nella tasca del D'Amico del coltello descritto dalla persona offesa).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 Il Consi re Estensore Il P èsidente Marc Piero Mes i 'Agostini D E p o siT 1- A iN \m_ Ri,\ 2 9 S 2022 IL \\