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Ordinanza — n. 36850/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on robbery charge, upholding lower court's legal qualification of the crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36850/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Bogdan Petrica inadmissible, confirming the conviction for robbery by the Court of Appeal of Venice. The appellant argued for a violation of law regarding the legal qualification of the act, but the court found these complaints manifestly unfounded. The decision relied on consistent precedent establishing that mere removal of property suffices for robbery consummation, regardless of security guard control.

Regesto Legislator

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Art. 628, comma 2, cod. pen.; The Supreme Court holds that for the consummation of the crime of improper robbery, it is not necessary for the agent to have obtained possession of the movable property, but only that they have simply committed its removal.

Parole chiave

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Robbery Consummation Improper Robbery Possession Requirement Security Control Appeal Inadmissibility Legal Qualification Criminal Procedure Code rapina

Disposizioni normative citate

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Art. 628, comma 2, cod. pen.
E IN DIRITTO Mihai Bogdan Petrica propone ricorso avvero la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che, il 04/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 11/01/2019 in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua
Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICA MINAI BOGDAN - C.U.I. 042KG93 nato il 18/05/1982 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Mihai Bogdan Petrica propone ricorso avvero la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che, il 04/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Padova, in data 11/01/2019 in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 2, cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. Le doglianze contenute nei due motivi di ricorso, nei guai si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sono manifestamente infondati. La Corte territoriale, con le considerazione evidenziate a pagina 2 e 3 si è infatti conformata alla costante giurisprudenza di legittimità quanto alla qualificazione giuridica da attribuire al fatto, per la quale, anche da ultimo, "ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa" (cfr. Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281117 - 01 citata dal anche dal giudice di appello e che in motivazione evidenzia anche i principi enucleati dalle Sezioni Unite sul punto).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 Il Consi re Estensore Il residente M