Cassation appeal dismissed as inadmissible for being generic and lacking specific grounds under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Gramegna inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's confirmation of convictions for crimes involving fraud and forgery, arguing the trial court failed to examine non-punishability grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was too generic, failing to specify the exact elements of the omitted control required by Article 581, paragraph 1, letter d) of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 581 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is merely generic and does not specify the precise elements of the alleged error, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMEGNA FRANCESCO nato a TRICARICO il 13/05/1980 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; N,
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Francesco Gramegna propone ricorso avvero la sentenza della Corte di Appello di Bari che, in data 05/11/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari del 18/02/2021 in relazione al reato di cui all'art. 110, 56 e 628, commi secondo e terzo cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; di cui agli artt. 110, 61 n. 2, 337 e 339 cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione; di cui agli artt. 110, 61 n. 2 e 635, comma secondo n. 1 cod. pen. dell'imputazione e di cui all'art. 110, 61 n. 2, 477, 482 e 489 cod. pen. quanto al capo D) dell'imputazione. Il ricorso è inammissibile. L'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio della motivazione del provvedimento impugnato in relazione al supposto omesso controllo dell'esistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico. Il ricorso è pertanto inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
d) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 04/07/2022 I