Ordinanza — n. 36845/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl motivo di ricorso, nel quale si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondati. La motivazione della Corte territoriale sul punto, infatti, è adeguata e coerente e risulta d'altro canto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) per il quale per il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato per le modalità insistenti della condotta ed alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36845/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Michele Torres propone ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Bari che, in data 5/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 15/09/2020, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MICHELE nato a BARI il 08/02/1988 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Michele Torres propone ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Bari che, in data 5/10/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari il 15/09/2020, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 629, secondo comma, cod. pen. Il ricorso è inammissibile.
1. Il motivo di ricorso, nel quale si censura la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondati. La motivazione della Corte territoriale sul punto, infatti, è adeguata e coerente e risulta d'altro canto conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (da ultimo Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02) per il quale per il diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nella specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale si riferisce alla gravità del reato per le modalità insistenti della condotta ed alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali).
2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigrere Estensore Il Presi