Ordinanza — n. 36844/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAL'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla riduzione della misura dell'isolamento diurno in mesi 10 a fronte della riduzione di un quarto dell'aumento di pena operato per la continuazione, è manifestamente infondato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, come risulta dalle considerazioni esposte nelle pagine 7 e 8 proprio in merito alla riduzione della misura dell'isolamento in relazione al ridimensionamento dell'incremento di pena per il reato associativo, in assenza di una di un obbligo di operare una riduzione proporzionale a quella operata per l'aumento in continuazione, con il riferimento all'indiscutibile gravità dei reati, è adeguata, coerente e logica
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36844/2022 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO Giuseppe Antonio Vassallo propone ricorso avvero la senza della Corte d'appello di Palermo che, in dATA 11/01/2022, giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo, in data 03/02/2017, come parzialmente riformata dalla stessa Corte di Assise con la sentenza del 20/05/2014, ha rideterminato la durata dell'isolamento diurno inflitto all'imputato in mesi dieci in relazione ai reati di cui all'art. 416 bis ed atri. Il ricorso è inammissibile.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VASSALLO GIUSEPPE ANTONIO nato a ALTOFONTE il 21/12/1961 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Giuseppe Antonio Vassallo propone ricorso avvero la senza della Corte d'appello di Palermo che, in dATA 11/01/2022, giudicando in sede di rinvio della Corte di Cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo, in data 03/02/2017, come parzialmente riformata dalla stessa Corte di Assise con la sentenza del 20/05/2014, ha rideterminato la durata dell'isolamento diurno inflitto all'imputato in mesi dieci in relazione ai reati di cui all'art. 416 bis ed atri. Il ricorso è inammissibile.
1. L'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione in ordine alla riduzione della misura dell'isolamento diurno in mesi 10 a fronte della riduzione di un quarto dell'aumento di pena operato per la continuazione, è manifestamente infondato. La motivazione del provvedimento impugnato, infatti, come risulta dalle considerazioni esposte nelle pagine 7 e 8 proprio in merito alla riduzione della misura dell'isolamento in relazione al ridimensionamento dell'incremento di pena per il reato associativo, in assenza di una di un obbligo di operare una riduzione proporzionale a quella operata per l'aumento in continuazione, con il riferimento all'indiscutibile gravità dei reati, è adeguata, coerente e logica
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 04/07/2022 Il Consig4,1:. e Estensore TV ente Marco Piero